top of page

Il team Ronco

Presidente
Anna Maria Morandi

Segretario
Alessandro Soldà

Tesoriere
Monica Cavestri

Atto Costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale "Amici di Ronco"


Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

1. Sottoscrittori del presente atto costitutivo, di seguito denominati "promotori", costituiscono un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D.Lgs. n. 106 del 3 luglio 2017, con la denominazione "Amici di Ronco".

2. L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro.


Articolo 2 - Sede Legale

1. La sede legale dell'Associazione è stabilita nella frazione di Ronco di Pella, comune di Pella, provincia di Novara.

2. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni operative in altre località previa delibera del Consiglio Direttivo.


Articolo 3 - Finalità

1. L'Associazione ha come finalità principale la promozione di attività culturali, ricreative, sportive, sociali e di tutela dell'ambiente, volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini della frazione di Ronco di Pella.

2. L'Associazione si propone di valorizzare il territorio e di promuovere iniziative di sviluppo e benessere della comunità locale, collaborando con enti, istituzioni, associazioni e cittadini locali.


Articolo 4 - Attività

1. L'Associazione svolge le seguenti attività:
a. Organizzazione di eventi culturali, 
sportivi, ricreativi e sociali;
b. Promozione di iniziative volte alla tutela dell'ambiente 
e al sostegno della sostenibilità ambientale;
c. Realizzazione di progetti educativi, 
formativi e di sensibilizzazione su tematiche di interesse pubblico;
d. Collaborazione 
con enti, istituzioni e associazioni locali per la realizzazione di iniziative comuni;
e. 
Raccolta di fondi per sostenere le attività dell'Associazione;
f. Altre attività ritenute 
utili per il raggiungimento delle finalità associative.


Articolo 5 - Durata

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento anticipato secondo le modalità previste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto.


Articolo 6 - Soci

1. Possono aderire all'Associazione come soci tutti coloro che condividono le finalità e i principi statutari e ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

2. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

3. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, esprimere il proprio voto e candidarsi per le cariche associative.


Articolo 7 - Organi Associativi

1. Gli organi dell'Associazione sono:
a. Assemblea dei Soci;
b. Consiglio Direttivo;
c. 
Presidente.


Articolo 8 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, composto da tutti i soci regolarmente iscritti.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sulle questioni di competenza sociale, come modifiche statutarie, elezione del Consiglio Direttivo, approvazione del bilancio e altre questioni di rilievo.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso pubblicato sul gruppo WhatsApp dell'Associazione o mediante comunicazione email ai soci con almeno quindici giorni di preavviso.


Articolo 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, eletti dall'Assemblea dei Soci per un periodo di 2 anni.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente per prendere decisioni riguardanti le attività dell'Associazione, ompresa l'approvazione del bilancio e la definizione delle linee guida.

3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.


Articolo 10 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

2. Il Presidente ha la responsabilità di coordinare le attività dell'Associazione e di garantire il rispetto dello Statuto.


Articolo 11 - Bilancio

1. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

2. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'anno precedente, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

3. I fondi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie.


Articolo 12 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci decide sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.


Articolo 13 - Norme Finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo, si applicano le norme di legge in vigore in materia di associazioni di promozione sociale.

2. Eventuali modifiche all'atto costitutivo devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
 

Data: 27/06/2023

bottom of page